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PER IL 2018 NESSUNA NOVITÀ NELLA PREVIDENZA ELVETICA RENDITE AVS-AI INVARIATE

Nella sua seduta del 5 luglio 2017, il Consiglio federale ha deciso di non adeguare le rendite AVS/AI per il 1° gennaio 2018, seguendo così la raccomandazione della Commissione federale AVS/AI. L’adeguamento delle rendite del 1° pilastro dipende dall’evoluzione dei prezzi e dei salari. Considerata la debole progressione di entrambi gli indici, un aumento delle rendite non è sufficientemente giustificato.


Pertanto rimarranno invariati anche i parametri calcolati sulla base della rendita minima AVS/AI, come ad esempio gli importi limite della previdenza professionale obbligatoria o gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale nell’ambito delle prestazioni complementari. Il Consiglio federale verifica almeno ogni due anni se sia necessario adeguare le rendite AVS/AI. La decisione poggia sulla raccomandazione della Commissione federale AVS/AI e si fonda sulla media aritmetica tra l’indice dei prezzi e quello dei salari (indice misto). Vista la debole progressione di entrambi gli indici, un aumento delle rendite non sarebbe sufficientemente giustificato. L’ultimo aumento delle rendite AVS/AI risale al 1° gennaio 2015. Poiché un anno fa il Consiglio federale non ha aumentato le rendite per il 2017, doveva pronunciarsi di nuovo per il 2018.

Questo è quanto afferma il Consiglio Federale, una affermazione che, tuttavia, difficilmente troverà d’accordo i pensionati che tutti i giorni devono fare i conti con il carrello della spesa che certamente, oggi, non si riempie con gli stessi soldi del 2015 e con le spese sanitarie! In ogni caso questa è stata la decisione che è stata presa per cui, come indichiamo qui di seguito, gli importi delle rendite AVS-AI e quelli parametrati resteranno i seguenti anche per il 2018.

GLI IMPORTI DELLE RENDITE AVS-AI
La rendita minima AVS/AI continuerà ad ammontare a 1’175 franchi al mese, quella massima a 2'350 (Max. per coniugi 3’525 franchi al mese). Nell'ambito delle prestazioni complementari, i nuovi importi annui destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale resteranno a 19’290 franchi per le persone sole, a 28’935 (attualmente 28’815) per le coppie sposate e a 10’080 per gli orfani. Il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa rimarrà invariato a 480 franchi l'anno.

GLI IMPORTI LIMITE NEL SECONDO PILASTRO
Nella previdenza professionale obbligatoria, la deduzione di coordinamento resterà 24’675 franchi e la soglia d'entrata 21’150 franchi. La deduzione fiscale massima annua autorizzata nell'ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) 6’768 franchi per chi dispone di un secondo pilastro e 33’840 franchi per chi invece non ce l'ha.

ESENZIONE DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER PICCOLE ATTIVITÀ OCCASIONALI DEI GIOVANI
Ricordiamo, inoltre, che le attività svolte dai giovani per arrotondare la paghetta sono esonerate dall'obbligo contributivo AVS. Questa misura ha lo scopo di evitare che questo tipo di impiego comporti un onere amministrativo sproporzionato. Concretamente, i giovani fino a 25 anni non sono tenuti a pagare contributi sui salari che non superano i 750 franchi l'anno percepiti per servizi svolti nelle economie domestiche. Attenzione, a tutti coloro che, poi, ne volessero sapere di più in merito alla propria situazione previdenziale suggeriamo di rivolgersi alla sede del patronato ITAL UIL più vicina (www.ital-uil.ch). Analogo consiglio a tutti coloro che hanno ricevuto la decisione di pensione dell’AVS e/o della Cassa Pensione, senza averla presentata tramite un patronato, al fine di farne verificare l’esattezza del conteggio della carriera lavorativa e contributiva nonché un eventuale diritto alle prestazioni complementari.

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