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La SAIG si mobilita per informare i connazionali sull’amnistia fiscale

Grande successo di partecipazione e di interesse alla Conferenza dello scorso 11 dicembre organizzata dalla SAIG sul tema di “Amnistie fiscale partielle 2010”. Le persone che vi hanno partecipato sono state numerose ed hanno avuto la possibilità di venire informate dal Direttore aggiunto del Dipartimento delle finance di Ginevra, M. Evequoz, e dall’Esperto-controllore fiscale dello stesso Dipartimento, M. Pretlot che hanno partecipato in qualità di relatori.


Hanno anche partecipato alla Conferenza, oltre, naturalmente al Coordinatore della SAIG, nonchè promotore ed organizzatore della serata, Carmelo Vaccaro, il Console Generale di Ginevra, Dr. Andrea Bertozzi, il rappresentante della ITAL-UIL in Svizzera, Mariano Franzin, che ha spiegato molto dettagliatamente la legge federale e come aderirvi, la rappresentante del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero), Maria Bernasconi, il Presidente del COMITES, Andrea Pappalardo e l’Avv. Alessandra Testaguzza, da tempo impegnata alla SAIG in qualità di consulente giuridico in diritto italiano.

Dopo le presentazioni ed i ringraziamenti di rito e dopo una dettagliata introduzione della legge da parte di Mariano Franzin, la parola è passata ai due funzionari del Dipartimento delle finanze di Ginevra che si sono resi disponibili a dipanare, assieme ai partecipanti, i nodi di una legge che da molti viene considerata ingiusta, per il timore che possa portare il contribuente a pagare una doppia tassazione sui beni immobili che posseggono all’estero e che non sono ancora stati dichiarati al fisco elvetico.

Come già espresso a molti di voi nel corso delle ultime settimane presso la sede della SAIG, da parte dell’Avv. Testaguzza, e come confermato venerdi’ scorso sia da Franzin, sia dai due funzionari del Dipartimento delle finanze, non esiste per legge una doppia tassazione. Cio’ significa che se un contribuente paga già delle imposte nel paese d’origine ove si trovino i suoi beni, non dovrà pagare un’imposta similare sullo stesso bene anche nel paese ove risiede. Se, infatti, un residente italiano in Svizzera possiede dei beni immobiliari in Italia (o in Francia, per esempio) e tali beni sono tassati dallo Stato ove i beni sono ubicati (in Italia, come noto, si paga ogni anno l’IMU), e denuncia di possedere quegli stessi beni immobili al fisco svizzero (come obbligato a fare secondo la legge), ebbene quel contribuente non pagherà in Svizzera un’altra tassa immobiliare su quei beni. Cio’ che cambierà, all’esito della sua “denuncia spontanea” (che permette di usufruire di alcuni vantaggi di cui poi parleremo), sarà che la sua “fortuna totale” risulterà aumentata e, quindi, forse, anche l’aliquota del tetto imponibile.

Una volta denunciati i beni immobili, verrà fatto un calcolo del loro valore immobiliare (secondo la formula: rendita catastale – che si trova sulle visure catastali dell’Agenzia del territorio italiana – moltiplicata per 5% e poi moltiplicata per 160), sul quale poi calcolare il 4,5% per ottenere il valore locativo dell’immobile ai fini dell’imposta (nel cantone tedesco la percentuale è del 6%, quindi piu’ alta).

La “denuncia spontanea” (o “dénonciation spontanée”) permette al contribuente di approfittare di questa opportunità per mettersi a posto con il fisco svizzero pagando soltanto dei supplementi d’imposta sugli ultimi 10 anni ed evitando, al contempo, di pagare anche una multa che va da 1/3 a 3 volte tanto (il 300%) dell’imposta ad oggi evasa, e di subire una denuncia ed un procedimento penale a suo carico per evasione fiscale, con menzione nel certificato del casellario giudiziario.

Tanto premesso, passiamo alla parte pratica per capire come aderire a questa amnistia fiscale. Vanno, dunque denunciati per iscritto (con raccomandata), tutti i beni immobili (appartamenti, casali, ville, terreni agricoli, capannoni industriali, etc. a qualunque titolo posseduti: per acquisto, donazione, successione, accessione, usufrutto, etc) e mobili (quindi denaro ovunque depositato ed in qualunque modo: in banca od in posta, che siano conto correnti o libretti di risparmio - anche quelli al portatore, naturalmente; assicurazioni integrative di pensione, a premio unico, etc; titolo di Stato, societari, azioni, obbligazioni,etc), nonché le rendite percepite, derivanti da pensioni di vecchiaia INPS, ad esempio, o dall’ENPAM per i medici, o dalla Cassa Forense per gli avvocati; da locazioni di immobili, etc.

La legge federale di cui stiamo trattando, permette di denunciare, ancora per qualche tempo (teoricamente fino al 31.12.2017, poiché la legge sullo scambio automatico delle informazioni tra un paese e l’altro entrerà in vigore il 1.1.2018 e permetterà la scoperta d’ufficio dei beni posseduti all’estero).

Di fatto, pero’, proprio all’esito dell’esposizione di venerdì sera, raccomandiamo di procedere il piu’ presto possibile, dal momento che, in effetti, cosi’ come non è stato stabilito un termine d’espirazione specifico dalla Pubblica Amministrazione svizzera, la stessa Amministrazione potrebbe, da un momento all’atro decidere di chiudere questa “finestra” offerta dal 2010.

Cosa fare, dunque, se non abbiamo tutti i documenti richiesti e necessari da allegare alla denuncia spontanea (tipo copia dell’atto di proprietà, latto notarile per intenderci; copia delle visure catastali aggiornate; copia delle imposte pagate negli ultimi 10 anni sull’immobile – che, tra l’altro, potranno essere portate in deduzione sulla dichiarazione dei redditi svizzera; copia dei saldi bancari e/o postali degli ultimi 10 anni; copia della documentazione INPS attestante la pensione percepite, etc)? In questo caso, sulla scorta di quanto confermato da M. Evequoz da M. Pretlot, è opportuno fare subito una dichiarazione scritta da inviare all’Hôtel des finances di Ginevra, riservandosi di produrre successivamente la documentazione richiesta (che potrà con calma essere reperita nel proprio paese).


Questa la legge in linea generale.
Ma passiamo ora a trattare le questioni piu’ particolari che sono state discusse nel corso della Conferenza, o trattate direttamente tramite l’invio delle domande piu` frequentemente poste all’Avv. Testaguzza durante gli incontri settimanali alla SAIG e che sono state dalla stessa evidenziate, scritte ed inviate ai due funzionari del Dipartimento delle finanze, i quali hanno risposto per iscritto, e che riportemo una per una qui di seguito:

1) Cosa fare, ai fini di una valutazione del valore immobiliare da esprimere nella denuncia spontanea, se si possiede un immobile “diroccato”, “inabitabile”, il cui valore è del tutto aleatorio?
Intanto si puo’ subito fare una valutazione sulla base della rendita indicata nelle visure catastali, secondo la formula che abbiamo sopra indicato (rendita catastale x 5% x 160), dal momento che, anche se “diroccato” o “inabitabile”, ogni bene immobile è censito nel Catasto dei fabbricati di ciascuna città e possiede una rendita catastale. Altrimenti si potrebbe ipotizzare di dare un incarico ad un professionista del posto ove si trovano ubicati questi immobili (un Geometra, un Ingegnere, un Architetto iscritti all’albo) e far fare una valutazione, una perizia, magari anche completa di fotografie, e magari anche giurata in Tribunale (per avere una datazione certa), che valuti esattamente quale sarebbe il valore immobiliare, tenuto conto delle condizioni reali.

2) In caso di comproprietà, come procedere alla denuncia spontanea se gli altri comproprietari, tutti residenti in Svizzera, è evidente, non vogliono aderire all’amnistia fiscale?
In questi casi il consiglio piu’ logico e semplice da dare è di mettersi d’accordo. Difatti, chi farà la denuncia spontanea sanerà la sua posizione, ma evidenzierà agli uffici fiscali gli altri proprietari, i quali rischiano dunque di pagare anche la multa e di subire una denuncia/procedimento penale per non aver aderito all’amnistia.

3) I terreni agricoli hanno un valore locativo come gli altri immobili?
No. I terreni non hanno valore locativo e si dichiarano solo ai fini dell’imposizione del tasso sulla fortuna totale.

4) Il valore locativo, che a Ginevra viene calcolato al 4,5% sul valore immobiliare, si puo’ considerare come una tassa sull’immobile? Come se fosse un’altra IMU?
No. Il valore locativo aumenta l’imposizione sull’insieme delle rendite e non sull’immobile stesso che già è tassato nel paese d’origine.

5) Bisogna denunciare un immobile in Italia posseduto come nudo proprietario da un residente svizzero, con usufruttuario residente in Italia? E se l’usufruttuario risiede anch’esso in Svizzera?
La risposta è si’, bisogna denunciare al fisco svizzero anche gli immobili posseduti dai residenti come nudi proprietari. In questo caso il nudo proprietario non pagherà nulla al fisco finché non diverrà pieno proprietario (alla morte dell’usufruttario), dal momento che oneri ed frutti sono a carico/favore dell’usfruttuario, il quale pagherà in Svizzera, se ivi risiede, sia le imposte sulla fortuna, sia sulle rendite.

6) Cosa accade se si vende un immobile all’estero e si porta il denaro in Svizzera?
Il denaro proveniente dalla vendita immobiliare sarà tassato in Svizzera sulla fortuna.

7) Nel caso in cui l’IMU in Italia sulla prima casa non dovesse piu’ essere pagato, l’immobile ivi esistente verrà tassato in Svizzera?
No. Per quanto riguarda gli immobili, secondo la convenzione sulla doppia imposizione con l’Italia, è il luogo ove l’immobile si trova che determina la tassazione e la decisione di non tassare piu’ un immobile rimane una libera scelta dello Stato in cui l’immobile si trova. Tale decisione non conferisce un’autorizzazione ad un altro paese di tassare.

8) Il denaro che è stato trasferito nel passato dalla Svizzera all’Italia, sul quale le imposte furono già pagate, sarà nuovamente interessato da tassazione in Svizzera una volta fatta la denuncia spontanea?
No. Questo denaro non sarà tassato una seconda volta come rendita, ma ne verrà tenuto conto ai fini dell’imposizione sulla fortuna.

9) Trattandosi di una legge federale,come sarà trattata a livello cantonale?
L’amnistia è prevista all’art. 175, al. 3 LIFD et àl’art. 56, al. 1bis LHDI che sono due leggi federali. La seconda impone ai cantoni di conformarsi. A Ginevra il principio dell’amnistia é stato letteralmente ripreso all’art. 69, al. 3 LPFisc. L’applicazione cantonale è, dunque, identica all’applicazione federale.

10) Come fare per dichiarare il denaro che sarà portato in Svizzera in caso di vendita di un immobile all’estero? Nella denuncia spontanea oppure nella dichiarazione delle imposte annuale?
Se il denaro è dichiarato nella denuncia delle imposte annuale, bisogna imperativamente menzionare che proviene dalla vendita di un immobile e che questa dichiarazione nella denuncia delle imposte vale come denuncia spontanea. Se non lo si fa, il servizio di tassazione va a fare dei problemi e la denuncia spontanea non sarà piu’ ricevibile. È preferibile, dunque, depositare una denuncia spontanea per dichiarare il possesso nel passato di questo denaro.

11) È possibile avere una deduzione di imposta in caso di ristrutturazione di un immobile all’estero? E in caso di mutuo gravante sull’immobile all’estero?
Si’. Secondo le regole della normativa svizzera tutte le spese relative ai beni (immobili o mobili) denunciati sono deducibili, secondo i criteri di tassazione di Ginevra. Bisogna, dunque, conservare tutte le fatturazioni relative alle spese affrontate, o, almeno, le fatture relative ai materiali acquistati nel caso di ristrutturazioni effettuate “in economia”. Stessa risposta per quanto riguarda i mutui gravanti sugli immobili.

12) Bisogna denunciare un immobile situato all’estero che è ceduto a un residente all’estero con un contratto di comodato a titolo gratuito?
Si’. Tale immobile va denunciato e sono a carico del proprietario tutte le imposte calcolate secondo il valore locativo come se l’immobile fosse occupato dallo stesso proprietario.

13) Bisogna allegare, fra i vari documenti, anche una perizia giurata attestante l’attuale valore dell’immobile?
No. È sufficiente una copia dell’atto di proprietà, che attesta il valore e la data di acquisizione, un certificatoo catastale, nonché una ricevuta di imposta (un bordereau d’impôt) che menzioni il valore locativo ed il valore del bene.

14) Bisogna denunciare un immobile all’estero che sta per essere venduto?
Si’ perchè il denaro che proviene dalla vendita è tassato a Ginevra e delle domande riguardanti la provenienza dei fondi potrebbero portare all’apertura di una procedura per sottrazione con ammenda e, in quel caso, la denuncia spontanea non sarà piu’ possibile.

15) È possibile inserire nella denuncia spontanea i beni presenti in Svizzera che non sono mai stati denunciati?
Si’. La denuncia spontanea non punibile (dénonciation spontaneée non punissable) è possibile farla UNA SOLA VOLTA e, dunque, bisogna approfittare dell’occasione per denunciare l’insieme dei beni e delle rendite non ancora segnalate al fisco, ovunque si trovino nel mondo. Le denunce spontanee successive alla prima saranno gravate da un’imposta pari a un 1/5 dell’imposta sottratta.

16) Una persona che risiede all’estero muore e lascia un immobile a una persona che ridiede in Svizzera: l’erede che risiede in Svizzera e che denuncia la successione in Svizzera, pagherà i supplementi d’imposta sugli ultimi 3 anni o sugli ultimi 10? Oppure il supplemento d’imposta sugli ultimi 3 anni è riservato agli eredi di una persona che risiedeva in Svizzera e che non aveva ancora denunciato i suoi beni esistenti all’estero al fisco svizzero?
La successione si apre nel luogo del domicilio del defunto, se il de cuius risiede all’estero, bisogna vedere la legge del paese di residenza per il passato del defunto.
L’erede diviene proprietario al momento del decesso ed è a partire da questo momento che egli deve dichiarare il bene immobiliare. Il fisco svizzero non accollerà all’erede gli anni che riguardavano il defunto. Di fatto, la massa della successione paga gli eventali arretrati d’imposta riguardanti il defunto prima della liquidazione della successione. Ma questa imposizione fiscale non sarà accompagnata da un’ammenda perché il colpa non sopravvive al defunto.

17) Bisogna denunciare gli immobili all’estero che sono di proprietà di una società (o di un Trust) la cui sede è all’estero ma i cui soci sono residenti in Svizzera?
Si’ perchè si tratta di un bene mobile (es. le azioni della società) ed la presa in conto dell’immobile è considerato come se lo stesso fosse posseduto direttamente dai soci. Per quanto riguarda il beneficiario di un Trust discrezionale che risiede in Svizzera, egli pagherà il valore locativo del bene. Ma per queste questioni cosi’ particolari consigliamodi rivolgervi direttamente al Dipartimento delle finanze previo appuntamento.

18) Un cittadino svizzero che risiede in Austria ma che ha dei beni in Italia, dovrà denunciarli in Austria o in Svizzera?
Se il cittadino svizzero è assoggettato alle imposte in Austria, é l’Austria che è interessata della denuncia, non la Svizzera, salvo che egli possieda dei beni in Svizzera che comportino un’imposizione parziale in Svizzera. In questo caso egli pagherà le imposte su questi beni (immobili) secondo il tasso dell’insieme delle rendite e della fortuna.

19) Bisogna denunciare i libretti di risparmio al portatore posseduti all’estero?
Si’. Per l’insieme dei beni mobili il principio è sempre lo stesso. Il fisco svizzero deve conoscere il saldo al 31 dicembre per ciascun anno (degli ultimi 10) ed anche le relative rendite (interessi, dividendi, etc) percepiti durante l’anno.

20) Per quanto riguarda una tomba di famiglia in Italia, anche questa va denunciata in Svizzera?
No. Non si tratta di una proprietà immobiliare, bensi’ di una concessione e, dunque, non va denunciata.

21) Se mi trasferisco all’estero senza aver inviato la denuncia spontanea al fisco svizzero, posso evitare tutti i problemi legati alla mancata denuncia dei miei beni?
No. Se il contribuente si trasferisce all’estero senza aver sanato la sua situazione fiscale nell’ultimo paese di residenza, è comunque passibile di una denuncia per evasione fiscale per gli anni in cui risiedeva in Svizzera. Il trasferimento all’estero non sana eventuali reati commessi nell’ultimo paese di residenza e lo Stato svizzero, qualora scoprisse d’ufficio, anche a distanza di tempo, che il contribuente prima di partire non aveva provveduto ad adeguarsi alla normativa fiscale esistente finchè ivi risiedeva, potrebbe perseguire ugualmente il contribuente, avvalendosi anche, se del caso, delle procedure previste per un recupero coattivo delle somme dovute (ad esempio pignorando un immobile all’estero oppure pignorando la pensione). Oltre a cio’, bisogna considerare che se i propri figli continueranno a risiedere in Svizzera, gli stessi potrebbero avere non pochi problemi in futuro, in qualità di eredi dei propri genitori, a causa di una decisione non ben meditata e presa senza considerarne tutte le pesanti conseguenze, amministrative, fiscali e penali.

Riassumendo, dunque, è estremamente consigliabile aderire all’aministia fiscale 2010 per non incorrere in multe o in denunce e/o procedimenti penali nel futuro ed evitare anche di lasciare ai propri figli dei problemi sulle proprietà esistenti all’estero. Ed è consigliabile anche aderirvi il piu’ presto possibile, riservandosi, se del caso, di produrre la documentazione completa in un secondo momento, se non la si possiede al momento dell’invio della denuncia.

Ricordiamo che il Direttore del dipartimento delle finance, M. Evequoz, è a disposizione di coloro che avessero le necessità di chiarire situazioni piu’ specifiche o complicate ed è contattabile tramite la sua segreteria al n.022 327 59 24.

Ricordiamo anche che alla SAIG l’Avv. Testaguzza è presente una volta alla settimana (con sospensione per il periodo natalizio) per spiegare ulteriormente, qualora ve ne fosse bisogno, come fare per aderire all’amnistia e consigliare quali documenti allegare.

Ringraziamo ancora una volta tutte le persone che hanno contribuito a vario titolo ad organizzare questa importante Conferenza e quanti vi hanno participato.

Avv. Alessandra Testaguzza

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