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COMITES E INCOMPATIBILITÀ: GIRO RISPONDE A CARDIELLO (FI)

 

Nel novembre scorso il senatore di Forza Italia Franco Cardiello presentò una interrogazione al Ministro Gentiloni per sapere se alla Farnesina risultasse che “al momento delle elezioni” dei Comites “tutti i candidati fossero candidabili ed eleggibili, cioè non rincorressero i casi di cui agli articoli 5, comma 4, e 8, comma 1”. In particolare, il senatore segnalava le incompatibilità di dipendenti di patronati e corrispondenti consolari.


A rispondergli il vice ministro Mario Giro che, in primis, sul fronte patronati cita il parere espresso dal Ministero nel luglio scorso: “in merito alla questione se possa essere eletto a membro del Comites chi riveste una posizione nell’articolazione organizzativa dei Patronati, - scrive Giro – il Ministero degli affari esteri ha di recente reso noto un parere che conferma quanto già espresso in occasione delle elezioni del 2004, ovvero che si tratta di un caso di ineleggibilità. Infatti, l’attività para-amministrativa svolta dai Patronati, nonché gli altri loro elementi costitutivi (finanziamento pubblico, carattere tendenzialmente gratuito e generalizzato delle prestazioni offerte, esenzioni fiscali, penetrante controllo esercitato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) conferiscono a tali enti natura istituzionale e pubblicistica, nonostante essi siano qualificati dalla legge n. 152 del 2001 come “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità”. Tale impostazione – annota il vice ministro – è peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che si è espressa in materia con la sentenza n. 42 del 7 febbraio 2000”.

Quanto all’incompatibilità fra la carica di membro del Comites e quella di corrispondente consolare, il vice ministro fa presente che “ai sensi dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, tale incarico è ufficialmente conferito dal capo dell’ufficio consolare per lo svolgimento di funzioni attinenti ai servizi consolari, che riguardano essenzialmente attività sussidiarie di assistenza ai connazionali e altri compiti, che di volta in volta, vengono loro affidati. Inoltre, l’incarico deve essere comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e alla Missione diplomatica. Risulta evidente, pertanto, il carattere istituzionale del ruolo e delle funzioni che il corrispondente consolare è chiamato a svolgere e la conseguente incompatibilità con la carica di membro del Comites, ai sensi della legge 23 ottobre 2003, n. 286”.

“In questo quadro – si legge ancora nella risposta – va tenuto presente che la responsabilità e la competenza a deliberare in materia di cause di ineleggibilità o incompatibilità appartiene, in via esclusiva, ai Comites stessi, come prescritto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395. Non è quindi dato agli uffici consolari adottare decisioni in tale ambito. L’unico rimedio verso determinazioni non conformi, adottate da parte dei singoli Comites, resta dunque il ricorso al tribunale ordinario di Roma, come previsto dal citato articolo 7”.

Quanto alla durata dell’incarico di membro del Comites – altro quesito posto da Cardiello – Giro ricorda che “la legge del 2003 prevede che “i componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi”. Il disposto normativo non fa riferimento ad un limite di dieci anni per il mantenimento della carica elettiva, bensì ad un limite di due mandati consecutivi. La causa di ineleggibilità è riferita ai mandati successivi all’entrata in vigore della legge stessa, cioè l’11 novembre 2003. Considerato che successivamente a tale data le elezioni per il rinnovo dei Comites si sono tenute nel 2004 e nel 2015, - conclude - è possibile concludere che, sotto questo profilo, non possano essersi verificati casi di candidature illegittime nelle ultime elezioni, dato che tutti i membri dei Comites all’epoca in carica avevano svolto un unico mandato, pur prolungato per dieci anni a causa del rinvio delle elezioni”.

 

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